Chi è il responsabile di un tamponamento a catena tra auto in sosta e a chi spetta il risarcimento danni. Ecco in sintesi i casi più significativi.

Chi è responsabile di un tamponamento a catena, in presenza di più veicoli coinvolti in un sinistro con auto in sosta? Nel merito si è recentemente espressa un’ordinanza della Corte di Cassazione che ha contribuito a chiarire le modalità del risarcimento danni.

La stessa ha stabilito infatti che, in caso di scontri successivi, la responsabilità ricada esclusivamente sul conducente del veicolo che impatta contro l’ultima vettura incolonnata. In quali casi vale questa regola e in quali, invece, il risarcimento spetta anche agli altri conducenti?

Per rispondere a questa domanda bisogna anzitutto analizzare la dinamica del sinistro, più in particolare la velocità di marcia delle vetture interessate e la rispettiva distanza di sicurezza. La valutazione tiene conto anche delle testimonianze offerte dai conducenti coinvolti o dagli automobilisti o passanti che assistono al sinistro, nonché all’esistenza di eventuali prove che consentano di giudicare l’effettiva condotta degli automobilisti. Ma vediamo nel dettaglio cosa dice l’ordinanza in questione.

Tamponamento di auto ferme: su chi ricade la responsabilità?

A intervenire nel merito è stata l’ordinanza n. 15788/2018 della Corte di Cassazione, sesta sezione civile. Nel caso specifico, la Corte si è pronunciata in merito a una collisione a catena che ha riguardato tre diversi veicoli.  Il responsabile del tamponamento avrebbe causato il sinistro sopraggiungendo a velocità sostenuta e impattando le due vetture antistanti, praticamente ferme sulla carreggiata.

La richiesta di risarcimento era stata avanzata dal conducente del primo veicolo, in testa alla colonna, nei riguardi dell’ultimo veicolo, all’origine della collisione a catena, senza chiamare in causa il veicolo intermedio. Proprio per questo motivo la domanda era stata inizialmente rigettata perché apparentemente in contrasto con l’articolo 2054 del Codice Civile.

Come ci spiega questo sito web: https://www.mioassicuratore.it/approfondimenti/polizza-contro-atti-vandalici “Se la vettura è stata tamponata durante la sosta il sinistro non rientra negli atti vandalici ma può essere coperto se si dispone di una polizza Kasko.”

Cosa dice l’articolo 2054 del Codice Civile

L’articolo riguardante la Circolazione di veicoli stabilisce infatti che, in caso di scontro, i conducenti siano ugualmente responsabili del danno, a meno di prova contraria. In caso di tamponamento a catena, si presuppone cioè che la colpa ricada in egual misura su tutti i conducenti, a meno che gli stessi non provino di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Questa presunzione di colpa si basa sul presupposto che, in caso di tamponamento a catena, vi sia l’inosservanza della distanza di sicurezza tra i veicoli. Diversamente, il conducente impattato da un altro veicolo avrebbe modo di evitare la collisione con la vettura antistante.

Tale ipotesi sussiste se non vi è la possibilità di accettare l’effettivo grado di colpa dei conducenti coinvolti. Di conseguenza, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso e stabilire le rispettive responsabilità in base alla dinamica del sinistro.

A chi spetta quindi il risarcimento?

Nel caso già accennato, il presupposto del concorso di colpa era contraddetto, appunto, dalla dinamica del sinistro: dal fatto, cioè, che la collisione non riguardasse un insieme di veicoli in movimento, ma un gruppo di veicoli facenti parte di una colonna in sosta.

Proprio in considerazione di ciò, la Cassazione ha stabilito il superamento del principio contenuto nell’articolo 2054 del Codice Civile e, di conseguenza, la responsabilità esclusiva del terzo veicolo. Sarebbe stato esclusivamente quest’ultimo, infatti, a determinare la spinta meccanica all’origine del tamponamento, impattando a tutta velocità contro le altre vetture.

Nel caso in questione, dunque, non risultava applicabile la presunzione di responsabilità dell’articolo 2054, ma l’articolo 2043 del Codice Civile. Nel caso particolare, inoltre, la dinamica del sinistro risultava evidente e chiaramente accertata, e altrettanto pacifica la colpa del conducente dell’ultimo veicolo. Come già ricordato, la valutazione deve essere fatta caso per caso in base alla fattispecie e alle particolari circostanze del sinistro.

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